USS SELEYA

Legislazione UFP
05 - 05  
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Trattati
 

COSTITUZIONE DELLA
FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

 

ARTICOLO VII
AZIONI IN RISPOSTA A MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE



Sezione 39: ESISTENZA DI MINACCE ALLA PACE

Il Consiglio della Federazione potrà determinare l’esistenza di minacce alla pace, violazioni della pace o atti di aggressione e avanzare raccomandazioni per il mantenimento o la restaurazione della pace e della sicurezza interplanetaria.


Sezione 40: OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLE MISURE PROVVISORIE

Per prevenire l’aggravamento della situazione, Il Consiglio della Federazione potrà richiedere alle parti in causa di adempiere a quelle misure provvisorie che siano ritenute necessarie o desiderabili.

Dette misure provvisorie non andranno a detrimento di diritti, richieste o posizioni delle parti in causa.

Il Consiglio della Federazione terrà in debito conto ogni mancanza di adempimento a queste misure provvisorie.


Sezione 41: MISURE PROVVISORIE

Il Consiglio della Federazione potrà decidere quali misure, eccetto l’uso della forza armata, debbano essere impiegate per dare effetto alle sue decisioni, e potrà richiedere agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti di applicare dette misure.

Queste misure potranno includere l’interruzione, parziale o totale, delle relazioni economiche, delle comunicazioni interplanetaria, dei viaggi stellari, fino alla rottura delle relazioni diplomatiche.


Sezione 42: USO DELLA FORZA ARMATA

Dovesse il Consiglio della Federazione ritenere che le misure previste dalla Sezione 41 possano essere inadeguate, o abbiano dimostrato di essere inadeguate, potrà intraprendere azioni che comportino l’uso della forza armata al fine di mantenere o restaurare la pace e la sicurezza interplanetaria.

Queste azioni potranno includere manovre militari, blocchi navali e ogni altra operazione condotta dalle forze di pace combinate della Flotta Stellare.


Sezione 43: OBBLIGO DI SUPPORTO ALLA FLOTTA STELLARE

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, in base all’obbligo di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria, concordano di rendere disponibili alla Flotta Stellare, dietro richiesta del Consiglio della Federazione, forze armate, supporto logistico e basi militari, incluso ogni diritto di passaggio che sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.


Sezione 44: CONFERIMENTO DI FORZE ARMATE ALLA FLOTTA STELLARE

Qualora il Consiglio della Federazione decida per l’utilizzo della forza armata, prima di richiedere ad un appartenente non rappresentato presso il Consiglio stesso di fornire forze armate in risposta all’obbligo derivante dalla Sezione 43, dovrà invitare tale appartenente a partecipare alla sessione del Consiglio in cui si deciderà in merito al dispiegamento ed alle regole d’ingaggio delle forze armate di tale appartenente.


Sezione 45: MISURE MILITARI URGENTI

Per permettere alla Federazione Unita dei Pianeti di prendere misure militari urgenti, tutti gli appartenenti in condizioni di farlo assegneranno contingenti delle loro forze armate alla Flotta Stellare affinché siano impiegati come forze di pace della Federazione Unita dei Pianeti.

Tutti i contingenti assegnati, per la durata della loro missione, agiranno con buona fede e lealtà nei confronti della Federazione Unita dei Pianeti, in ossequio agli scopi e ai principi di questi Articoli di Federazione.


Sezione 46: PIANI DI IMPIEGO DEI CONTINGENTI DELLA FLOTTA STELLARE

Piani per l’impiego dei contingenti della Flotta Stellare saranno elaborati dal Consiglio della Federazione con l’assistenza del Comitato Militare del Quartier Generale della Flotta Stellare.


Sezione 47: COMITATO MILITARE DELLA FLOTTA STELLARE

Verrà creato un Comitato Militare della Flotta Stellare con lo scopo di consigliare e assistere il Consiglio della Federazione in tutte le materie correlate alle necessità militari della Federazione Unita dei Pianeti aventi il fine di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

Il Comitato Militare sarà composto dai Capi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio della Federazione o da loro rappresentanti. Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti può essere chiamato a inviare un proprio rappresentante presso il Comitato Militare laddove gli argomenti in discussione richiedano la partecipazione di detto appartenente ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato Militare, con l’autorizzazione del Consiglio della Federazione, creerà una Flotta Stellare come forza armata e di pace della Federazione Unita dei Pianeti. Sarà inoltre responsabile della creazione e del mantenimento di tutte le strutture della Flotta Stellare, incluse navi armate, Basi Stellari e centri di addestramento.

Il Comitato Militare sarà responsabile di fronte al Consiglio della Federazione della direzione strategica delle forze armate della Flotta Stellare, e delle forze armate degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti il cui utilizzo venga richiesto per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.


Sezione 48: AZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Le azioni richieste per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio della Federazione volte al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria saranno compiute dalla Flotta Stellare, che utilizzerà quelle risorse che riterrà opportune e appropriate per il caso specifico.


Sezione 49: UNITÀ DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti uniranno i loro sforzi al fine di:
• fornirsi mutua assistenza reciproca
• dare corso alle misure decise dal Consiglio della Federazione
• assistere la Flotta Stellare nella esecuzione dei suoi compiti e doveri.


Sezione 50: DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DI DECISIONE PRESE DAL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Qualora misure preventive o attuali siano intraprese dal Consiglio della Federazione nei confronti di un pianeta, ogni altro pianeta, che sia o meno appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, che a seguito dell’attuazione di queste misure si trovi in difficoltà di natura economica, avrà diritto di consultare il Consiglio della Federazione per cercare una soluzione a queste difficoltà.


Sezione 51: DIRITTO ALL’AUTODIFESA

Nulla di quanto contenuto nei presenti Articoli di Federazione potrà impedire il diritto naturale all’autodifesa, individuale o collettiva, contro attacchi armati contro appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, fino a quando il Consiglio della Federazione abbia intrapreso misure atte al mantenimento o al ristabilimento della pace e della sicurezza interplanetaria, e la Flotta Stellare non abbia intrapreso le necessarie azioni.

Le azioni intraprese da appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti per la propria autodifesa saranno immediatamente comunicate al Consiglio della Federazione.

 
 

ARTICOLO VIII
LA FLOTTA STELLARE



Sezione 52: STRUTTURE DELLA FLOTTA STELLARE

Verrà creata una Flotta Stellare come forza armata di pace della Federazione Unita dei Pianeti.

La Flotta Stellare sarà inizialmente composta da contingenti ad essa assegnati dagli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, secondo il disposto della Sezione 43, fino a quando le strutture, il reclutamento e l’addestramento non sostituiranno la necessità di attingere alle risorse degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, eccetto quanto previsto nella Sezione 49.

Le operazioni e le azioni della Flotta Stellare saranno in ogni momento sotto il diretto controllo del Consiglio della Federazione e del Comitato Militare, che avranno inoltre il compito di preparare e approvare il budget della Flotta Stellare.

In base ai presenti Articoli di Federazione sono autorizzati stanziamenti iniziali per la creazione di un Quartier Generale della Flotta Stellare e di due Basi Stellari, da localizzare all’interno dei confini della Federazione Unita dei Pianeti e all’esterno di aree soggette a controversie territoriali fra appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.
Il Consiglio della Federazione analizzerà e approverà l’eventuale creazione di nuovi Basi Stellari e di altre infrastrutture della Flotta Stellare, che di volta verranno ritenute necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

In base ai presenti Articoli di Federazione è inoltre autorizzato lo stanziamento iniziale per la creazione di una Accademia della Flotta Stellare, avente lo scopo di preparare ufficiali e personale della Flotta Stellare.
Gli standard per l’ammissione e i programmi di formazione e addestramento di detta Accademia saranno determinati dal Comitato Militare e approvati dal Consiglio della Federazione.


Sezione 53: VASCELLI DELLA FLOTTA STELLARE

In base ai presenti Articoli di Federazione è garantito lo stanziamento iniziale per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e le operazioni di 14 navi stellari del tipo Incrociatore Pesante, che costituiranno il nucleo della forza armata di pace della Flotta Stellare.

Questi incrociatori avranno la capacità di eseguire in autonomia servizi di pattugliamento intergalattico di lunga durata, con sistemi d’arma appropriati alla classe di questi vascelli; saranno inoltre equipaggiati con sistemi d’arma superiori a quelli attualmente impiegati dagli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, e in linea con i compiti attesi.

In base ai presenti Articoli di Federazione è inoltre garantito lo stanziamento iniziale per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e le operazioni di vascelli di classi inferiori, del tipo e del numero ritenuto necessario per il supporto alle operazioni della Flotta Stellare e alle operazioni dei 14 incrociatori pesanti.
A titolo indicativo e non esaustivo, queste navi potranno appartenere a classi come Esploratore, Cacciatorpediniere, Trasporto Truppe, Rifornitori di Squadra, Navetta da Collegamento, navi di sorveglianza, ed altre ancora.


Sezione 54: ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA FLOTTA STELLARE

L’addestramento di base degli ufficiali e del personale della Flotta Stellare deve includere tutti i campi delle scienze e della tecnologia, così come l’arte militare.

In base ai presenti Articoli di Federazione la Flotta Stellare avrà la funzione di condurre missioni di esplorazione e di investigazione scientifica all’interno del Territorio del Trattato di Esplorazione, qualora i suoi servizi non siano richiesti per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

Il Quartier Generale della Flotta Stellare e il Consiglio della Federazione saranno tenuti in ogni momenti informati di tutte le attività correnti, o previste, aventi finalità di esplorazione o investigazione scientifica all’interno dei confini del Territorio del Trattato di Esplorazione.
Ogni vascello impegnato in queste attività verrà distaccato dai suoi compiti militari e riassegnato come unità scientifica non militare presso la Federazione Unita dei Pianeti.

 
 


ARTICOLO IX
COOPERAZIONE INTERPLANETARIA ECONOMICA E SOCIALE



Sezione 55: SCOPO DELLA COOPERAZIONE

Allo scopo di creare condizioni di stabilità e benessere, che sono necessarie alle pacifiche relazioni fra sistemi sociali planetari che siano basate sul rispetto dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione di tutte le forme di vita intelligenti, la Federazione Unita dei Pianeti promuoverà:

  1. i più alti standard di vita, la piena occupazione, e in generale le condizioni che permettano il progresso e lo sviluppo sociale ed economico;
  2. la soluzione di problemi interplanetari di natura economica, sociale, sanitaria, e di natura simile o collegata;
  3. la cooperazione educativa e culturale interplanetaria;
  4. l’universale rispetto ed osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le forme di vita intelligenti, senza distinzioni basate su cultura, sesso, lingua o credenze religiose.

Sezione 56: IMPEGNO DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti si impegnano a prendere, separatamente o congiuntamente con la Federazione Unita dei Pianeti, quelle misure che permettano di raggiungere gli scopi e gli obbiettivi stabiliti nella Sezione 55.


Sezione 57: AGENZIE SPECIALIZZATE

Le varie Agenzie, create in base ad accordi interplanetari, che in base ai loro atti costitutivi o ad altri documenti abbiano ampie responsabilità interplanetarie in campo economico, sociale, culturale, di salute o in campi collegati, in accordo con il disposto della Sezione 63 saranno poste sotto il controllo della Federazione Unita dei Pianeti.

A queste Agenzie, poste sotto il controllo della Federazione Unita dei Pianeti, ci si riferirà da qui in avanti con il termine di Agenzie Specializzate.


Sezione 58: ARMONIZZAZIONE DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE

La Federazione Unita dei Pianeti avanzerà raccomandazioni per l’armonizzazione delle politiche e delle attività della agenzie Specializzate.


Sezione 59: CREAZIONE DI NUOVE AGENZIE SPECIALIZZATE

La Federazione Unita dei Pianeti, qualora lo ritenga necessario, inizierà negoziati fra i propri appartenenti volti alla creazione di nuove agenzie Specializzate che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui alla Sezione 55.


Sezione 60: RESPONSABILITÀ

La responsabilità per l’attuazione degli scopi della Federazione Unita dei Pianeti previsti nel presente Articolo risiederà nella Assemblea Generale e, dietro delega della Assemblea Generale, nel Consiglio Economico e Sociale il quale, a questo scopo, avrà i poteri descritti nell’Articolo X.

 
 

ARTICOLO X
IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE



Sezione 61: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale sarà composto da 18 appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti eletti dall’Assemblea Generale.

Con la sola eccezione di quanto previsto al terzo comma, i membri del Consiglio Economico e Sociale saranno eletti, ad ogni Prima Sessione dell’Assemblea Generale, per un termine di tre sessioni.

Alla prima elezione, tuttavia, saranno scelti 18 membri del Consiglio Economico e Sociale i cui termini di scadenza del mandato saranno i seguenti:
• il mandato di sei membri scadrà al termine della prima sessione dell’Assemblea Generale;
• il mandato di ulteriori sei membri scadrà al termine della seconda sessione dell’Assemblea Generale;
• il termine degli ultimi sei membri scadrà al termine della terza sessione dell’Assemblea Generale.

Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un solo rappresentante.

Un membro del Consiglio Economico e Sociale al termine del mandato è immediatamente rieleggibile.


Sezione 62: FUNZIONI E POTERI

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare o suggerire studi e rapporti nei settori economico, sociale, culturale, educativo e sanitario interplanetari e nelle materie ad essi correlate e, in relazione a questi settori, potrà avanzare raccomandazioni alla Assemblea Generale, agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e alle Agenzie Specializzate coinvolte.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà inoltre avanzare raccomandazioni allo scopo di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali degli esseri senzienti.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare bozze di strumenti d’azione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Unita dei Pianeti.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare bozze di strumenti, da sottoporre all’attenzione della Assemblea Generale, per le materie che siano di propria competenza.

In accordo con le procedure stabilite dalla Federazione Unita dei Pianeti, potrà inoltre convocare conferenze interplanetarie su materie che siano di propria competenza.


Sezione 63: ACCORDI CON AGENZIE SPECIALIZZATE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà creare accordi con ciascuna delle Agenzie menzionate nella Sezione 57, definendo i termini della relazione tra le suddette Agenzie e la Federazione Unita dei Pianeti.
Questi accordi saranno sottoposti ad approvazione da parte della Assemblea Generale.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà coordinare le attività delle Agenzie Specializzate attraverso consultazioni e raccomandazioni alle Agenzie Specializzate, attraverso raccomandazioni alla agenzie e agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 64: POTERE D’AZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà intraprendere le opportune azioni per ottenere rapporti dalle Agenzie Specializzate.

Potrà sviluppare accordi con appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e con le Agenzie Specializzate per ottenere rapporti sui passi intrapresi per dare effetto alle sue raccomandazioni e alle raccomandazioni su materie che siano di pertinenza dell’Assemblea Generale.


Sezione 65: DOVERE DI INFORMAZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà, di propria iniziativa, fornire informazioni al Consiglio della Federazione e dovrà, dietro richiesta di questi, fornire ogni assistenza.


Sezione 66: RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio Economico e Sociale svolgerà le funzioni che siano di propria competenza seguendo le raccomandazioni dell’Assemblea Generale.
A seguito di approvazione da parte dell’Assemblea Generale, potrà fornire assistenza a singoli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, sia dietro loro richiesta sia in quanto incaricato di ciò dall’Assemblea Generale.


Sezione 67: DIRITTO DI VOTO

Ogni appartenente al Consiglio Economico e Sociale avrà diritto ad un unico voto.
Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale saranno prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.


Sezione 68: COMMISSIONI

Il Consiglio Economico e Fiduciario creerà commissioni in campo economico e sociale aventi la finalità di promuovere I diritti delle forme di vita senzienti, e ogni altra commissione che sarà ritenuta necessaria all’espletamento del proprio mandato.


Sezione 69: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Il Consiglio Economico e Sociale potrà invitare ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute in cui sia in discussione un qualsiasi argomento di particolare rilevanza per quel sistema sociale.


Sezione 70: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – AGENZIE SPECIALIZZATE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà raggiungere accordi affinché rappresentanti di Agenzie Specializzate siano presenti, senza diritto di voto, alle proprie sedute e alle pertinenti commissioni, e affinché propri rappresentanti partecipino alle sedute delle Agenzie Specializzate.


Sezione 71: CONSULTAZIONI CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E INTERPLANETARIE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà raggiungere opportuni accordi per consultazioni con organizzazioni non governative e/o interplanetarie che abbiano attinenza con le proprie competenze.
Questi accordi potranno essere posti in essere solo dopo aver consultati gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che siano direttamente coinvolti.


Sezione 72: REGOLE E PROCEDURE

Il Consiglio Economico e Sociale adotterà le proprie regole e procedure, ivi compreso il metodo di scelta del proprio Direttore.
Il Consiglio Economico e Sociale si riunirà secondo quanto stabilito dalle proprie regole, che dovranno includere metodi per l’organizzazione di incontri richiesti dalla maggioranza dei suoi appartenenti.

 
 

ARTICOLO XI
DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LE REGIONI PRIVE DI AUTOGOVERNO



Sezione 73: PRINCIPI RICONOSCIUTI

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che abbiano assunto la responsabilità di amministrare regioni dello spazio le cui forme di vita senziente non abbiano ancora raggiunto una piena e consapevole forma di autogoverno, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di queste regioni siano di capitale importanza, e accettano come inviolabile impegno l’obbligo di promuovere al massimo grado, all’interno del sistema di pace e sicurezza interplanetaria stabilito da questi Articoli di Federazione, il benessere degli abitanti di queste regioni.


A questo scopo, gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti si impegnano:

  1. ad assicurare, nel rispetto dei valori culturali delle forme di vita senziente coinvolte, lo sviluppo politico, economico, sociale ed educativo; un equo trattamento; la protezione contro abusi di sorta;
  2. a sviluppare forme di autogoverno, che tengano nel dovuto conto le legittime aspirazioni delle forme di vita senziente, e ad assisterle nel progressivo sviluppo di proprie libere istituzioni politiche, nel rispetto delle peculiarità di ogni regione di spazio, delle forme di vita senziente che vi risiedono e del loro differenti gradi di sviluppo;
  3. a promuovere la pace e la sicurezza interplanetaria
  4. a promuovere sistemi di sviluppo sostenibile, ad incoraggiare la ricerca e a cooperare l’un con l’altro e, dove e quando ciò sia appropriato, con le Agenzie interplanetarie specializzate, allo scopo di tradurre in pratica gli sviluppi sociali, economici e scientifici previsti da questa Sezione;
  5. a trasmettere regolarmente al Segretariato Generale della Federazione Unita dei Pianeti, allo scopo di fornire informazioni e tenendo in debita considerazione le limitazioni che siano richieste da ragioni di sicurezza, informazioni di natura statistica e tecnica in relazione alle condizioni economiche, sociali ed educative di cui siano responsabili, per le regioni dello spazio cui non si applica l’Articolo XII.

Sezione 74: PRINCIPIO DI BUON VICINATO

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti riconoscono inoltre che le loro politiche, sia riguardo alle regioni dello spazio cui si applica il presente articolo sia riguardo alle loro aree metropolitane, devono essere basate sul principio generale di buon vicinato, tenendo inoltre in conto l’interesse e il benessere di tutto il territorio della Federazione Unita dei Pianeti in questioni di natura sociale, economica e commerciale.

 
 

ARTICOLO XII
IL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO



Sezione 75: FINALITÀ DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

La Federazione Unita dei Pianeti stabilirà, sotto la propria autorità, un sistema fiduciario interplanetario per l’amministrazione e la supervisione di quelle regioni che potranno essere indicate in accordi individuali susseguenti.
Qui di seguito ci si riferirà a queste regioni come Regioni Fiduciarie.


Sezione 76: OBIETTIVI DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

Gli obiettivi alla base del Sistema Fiduciario, in accordo con gli scopi e i principi della Federazione Unita dei Pianeti enunciati nei presenti Articoli di Federazione, sono:

  1. sviluppare la pace e la sicurezza intergalattica;
  2. promuovere l’avanzamento politico, economico, sociale e culturale degli abitanti delle Regioni Fiduciarie, e il loro progressivo sviluppo verso l’autogoverno o l’indipendenza, come sembrerà appropriato alla luce delle particolari circostanze relative ad ogni regione e ai suoi abitanti, e come previsto dai termini dell’accordo fiduciario;
  3. incoraggiare il rispetto per i diritti delle forme di vita intelligente e per le libertà fondamentali di ognuno, senza distinzioni basate su valori culturali, sesso, linguaggio o credo religioso, e incoraggiare il riconoscimento dell’interdipendenza delle forme di vita intelligente nella Galassia;
  4. assicurare egual trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e ai loro cittadini, e anche egual trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per la definizione di ulteriori obiettivi e nel rispetto di quanto stabilito nella Sezione 80.

Sezione 77: REGIONI A CUI SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO

Il Sistema Fiduciario si applicherà a quelle regioni che rientrino nelle categorie di seguito elencate, e che vi vengano inserito in base alle finalità degli accordi fiduciari.

Queste categorie sono:

  1. regioni attualmente sotto mandato;
  2. regioni che potranno separarsi da un sistema sociale non appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti come risultato di una guerra interplanetaria;
  3. regioni poste volontariamente sotto l’autorità del Sistema Fiduciario dai sistemi sociali responsabili della loro amministrazione.

Sarà oggetto di seguenti accordi lo stabilire quali regioni delle summenzionate categorie vadano poste sotto l’amministrazione del Sistema Fiduciario e a quali condizioni.


Sezione 78: REGIONI A CUI NON SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO

Il Sistema Fiduciario non si applicherà a quelle regioni che siano diventate appartenenti a pieno titolo alla Federazione Unita dei Pianeti.
Le relazioni con queste regioni saranno basate sul rispetto del principio di piena ed eguale sovranità.


Sezione 79: DEFINIZIONI DEI TERMINI DEL SISTEMA FIDUCIARIO

I termini dell’accordo fiduciario per ciascuna regione che sia posta sotto l’amministrazione del Sistema Fiduciario, incluso ogni cambiamento o emendamento, saranno concordati fra i sistemi sociali direttamente coinvolti, incluso lo Stato Mandatario nel caso di regioni sotto mandato di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, e saranno approvati secondo il disposto delle Sezioni 83 e 85.


Sezione 80: INALTERABILITÀ DEGLI ACCORDI

Con la sola eccezione di quanto stabilito in accordi fiduciari individuali, come stabilito nelle sezioni 77, 79 e 81 in relazione al porre una regione sotto l’amministrazione del Sistema Fiduciario, e fino a quando tali accordi non saranno conclusi, nulla di quanto stabilito nel presente Articolo può essere inteso nel senso di permettere di alterare, in qualsiasi maniera, un qualsivoglia diritto spettante a un sistema sociale o a una forma di vita intelligente o i termini di accordi esistenti in cui siano parte sistemi sociali appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

Il comma 1 di questa sezione non può essere interpretato come autorizzazione a ritardare o posporre negoziati e conclusioni di accordi aventi la finalità di porre mandati e altre regioni sotto l’amministrazione del Sistema Fiduciario come previsto dalla Sezione 77.


Sezione 81: TERMINI DI AMMINISTRAZIONE

L’accordo fiduciario dovrà in ogni caso includere i termini in base ai quali verrà amministrata la Regione Fiduciaria, e dovrà designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione di detta regione.
Questa autorità, d’ora in poi definita come Autorità Amministrante, potrà appartenere a uno o più sistemi sociali della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 82: IDENTIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE

Potranno essere identificate, nell’accordo fiduciario, una o più aree strategiche che potranno includere una parte o tutta la Regione Fiduciaria a cui si applica l’accordo, senza che questo rechi pregiudizio a qualsiasi accordo speciale stipulato in base a quanto disposto dalla Sezione 43.


Sezione 83: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE

Tutte le funzioni della Federazione Unita dei Pianeti relative ad aree strategiche, inclusa l’approvazione dei termini dell’accordo fiduciario e le eventuali variazioni o emendamenti, saranno esercitate dal Consiglio della Federazione.
I principi stabiliti nella Sezione 76 saranno applicati alle forme di vita intelligente delle aree strategiche.

Il Consiglio della Federazione, in accordo con quanto stabilito dagli accordi fiduciari e senza pregiudizio per considerazioni sulla sicurezza della Federazione, si avvarrà dell’assistenza del Consiglio Fiduciario per espletare le funzioni assegnate dalla Federazione Unita dei Pianeti, in base al sistema fiduciario, in relazione a materie politiche, economiche e sociali nelle aree strategiche.


Sezione 84: PACE E SICUREZZA NELLE AREE FIDUCIARIE

Sarà dovere della Autorità Amministrante assicurarsi che la regione fiduciaria assolva i propri doveri nel mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.
A questo scopo, l’Autorità Amministrante potrà ricorrere a forze volontarie, installazioni e assistenza della regione fiduciaria per portare a termine i compiti assunti dalla Autorità Amministrante nei confronti del Consiglio della Federazione, così come per assicurare la difesa locale e il mantenimento dell’ordine all’interno della regione fiduciaria.


Sezione 85: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE NON STRATEGICHE

Tutte le funzioni della Federazione Unita dei Pianeti relative ad aree designate con Non Strategiche, inclusa l’approvazione dei termini dell’accordo fiduciario e le eventuali variazioni o emendamenti, saranno esercitate dall’Assemblea Generale della Federazione Unita dei Pianeti.

 
 

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