USS SELEYA

Legislazione UFP
05 - 05  
Costituzione UFP
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Garanzie (diritti)
Trattati
 

COSTITUZIONE DELLA
FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

 

ARTICOLO XIII
IL CONSIGLIO FIDUCIARIO



Sezione 86: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Fiduciario sarà composto dai seguenti appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti:

  1. Sistemi Sociali che amministrino Regioni Fiduciarie;
  2. i Sistemi Sociali nominati nella sezione 23, quando non Autorità Amministranti;
  3. tutti quei Sistemi Sociali appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di tre (3) sessioni, in numero tale da assicurare che, in seno al Consiglio Fiduciario, il numero dei membri del Consiglio stesso sia equamente ripartito tra appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che siano anche Autorità Amministranti e che non lo siano.

Ogni appartenente al Consiglio Fiduciario potrà designare una (1) forma di vita intelligente come propria rappresentante presso il Consiglio stesso.


Sezione 87: FUNZIONI E POTERI

L’Assemblea Generale e, sotto la sua autorità, il Consiglio Fiduciario, nell’espletamento delle loro funzioni potranno:

  1. tenere in considerazione rapporti inviati dall’Autorità Amministrante;
  2. accettare petizioni ed esaminarle, in concerto con l’Autorità Amministrante;
  3. provvedere a periodiche ispezioni presso le Regioni Fiduciarie, in accordo con l’Autorità Amministrante;
  4. intraprendere queste e altre azioni, che siano in conformità con gli accordi fiduciari.

Sezione 88: INTERROGAZIONI DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO

Il Consiglio Fiduciario potrà avanzare interrogazioni sull’avanzamento politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti delle regioni fiduciarie, e l’Autorità Amministrante di ogni regione fiduciaria che ricada sotto la giurisdizione dell’Assemblea Generale sottoporrà all’Assemblea stessa rapporti periodici stilati sulla base delle interrogazioni poste dal Consiglio Fiduciario.


Sezione 89: VOTAZIONI

Ciascun appartenente al Consiglio Fiduciario ha diritto ad un (1) voto.
Le decisioni del Consiglio Fiduciario saranno prese a maggioranza dei suoi appartenenti presenti e votanti.


Sezione 90: REGOLE E PROCEDURE

Il Consiglio Fiduciario adotterà le proprie regole e procedure, ivi compreso il metodo di scelta del proprio Direttore.
Il Consiglio Fiduciario si riunirà secondo quanto stabilito dalle proprie regole, che dovranno includere metodi per l’organizzazione di incontri richiesti dalla maggioranza dei suoi appartenenti.


Sezione 91: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE

Il Consiglio Fiduciario, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi della assistenza del Consiglio Economico e Sociale e di Agenzie Specializzate, in materie che siano di loro competenza e interesse.

 
 

ARTICOLO XIV
LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA



Sezione 92: DEFINIZIONE DI CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA

La Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria sarà il principale organo giudiziario della Federazione Unita dei Pianeti.
La Corte Suprema funzionerà in accordo con il proprio Statuto, che sarà basato sugli Statuti dei Tribunali di Alpha III che costituiscono parte integrale di questi Articoli di Federazione.


Sezione 93: APPARTENENZA ALLA CORTE SUPREMA

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti sono, ipso facto, Parti dello Statuto della Corte Suprema.

Un sistema sociale che non appartenga alla Federazione Unita dei Pianeti potrà diventare Parte dello Statuto della Corte Suprema sotto condizioni che verranno determinate, caso per caso, dall’Assemblea Generale dietro raccomandazione del Consiglio della Federazione.


Sezione 94: OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA

Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti si impegna ad ottemperare a ogni decisione della Corte Suprema che lo veda Parte in causa.

Se una Parte in causa si dimostra carente nel proprio obbligo di ottemperare alle obbligazioni derivanti da un giudizio espresso dalla Corte Suprema, la controparte potrà appellarsi al Consiglio della Federazione il quale potrà, qualora lo dovesse ritenere necessario, avanzare raccomandazioni o intraprendere misure che diano efficacia al giudizio.


Sezione 95: RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ATTRAVERSO TRIBUNALI DIVERSI DALLA CORTE SUPREMA

Nulla di quanto esposto nei presenti Articoli di Federazione potrà impedire ad appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti di rivolgersi a tribunali diversi dalla Corte Suprema per la risoluzione delle loro controversie, in virtù di accordi esistenti o che potranno venir conclusi in futuro.


Sezione 96: PARERI DELLA CORTE SUPREMA

L’Assemblea Generale e il Consiglio della Federazione potranno richiedere alla Corte Suprema di fornire pareri su questioni di natura legale.

Altri uffici della Federazione Unita dei Pianeti o Agenzie Specializzate potranno, qualora a ciò autorizzate dall’Assemblea Generale, avanzare richiesta alla Corte Suprema di avere un parere di natura legale su argomenti che ricadano nella loro sfera di attività.

 
 

ARTICOLO XV
IL SEGRETARIATO GENERALE



Sezione 97: COMPOSIZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretariato Generale sarà composto da un Segretario Generale e dal personale che sarà richiesto dalla Federazione Unita dei Pianeti.

Il Segretario Generale sarà nominato dall’Assemblea della Federazione dietro raccomandazione del Consiglio della Federazione, e opererà come responsabile dell’amministrazione della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 98: FUNZIONI DEL SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretariato Generale svolgerà il proprio compito durante tutti gli incontri dell’Assemblea Generale, del Consiglio della Federazione, del Consiglio Economico e Fiduciario e del Consiglio Fiduciario; svolgerà inoltre ogni altro compito che questi Uffici demanderanno al Segretariato Generale.

Il Segretariato Generale inoltrerà rapporti periodici alla Assemblea Generale in merito ai lavori della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 99: RISCHI PER LA PACE E LA SICUREZZA INTERPLANETARIA

Il Segretariato Generale potrà portare all’attenzione del Consiglio della Federazione ogni informazione che, a proprio giudizio, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.


Sezione 100: PRINCIPIO DI NON INGERENZA NELL’OPERATO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Nello svolgimento dei propri doveri il Segretario Generale e/o qualsiasi membro dello staff non richiederanno o accetteranno istruzioni da alcun governo planetario o da alcuna autorità esterna alla Federazione Unita dei Pianeti, e non intraprenderanno alcuna azione che possa riflettersi sul loro status di ufficiali responsabili unicamente nei confronti della Federazione Unita dei Pianeti.

Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti si impegna a rispettare il carattere esclusivamente interplanetario delle responsabilità del Segretariato Generale e dello staff e a non cercare di influenzarne in alcun modo lo svolgimento dei doveri.


Sezione 101: SCELTA DEL PERSONALE

Il personale del Segretariato Generale sarà scelto dal Segretario Generale in base ai principi stabiliti dall’Assemblea Generale.

Personale appropriato sarà permanentemente assegnato al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio Fiduciario e, se richiesto, ad altri uffici della Federazione Unita dei Pianeti; questo personale resterà in forza presso il Segretariato.

La principale caratteristica da considerare nell’assegnazione del personale e nella definizione delle condizioni di servizio dovrà essere la necessità di assicurare i più alti standard di efficienza, competenza e integrità morale.
Ulteriore attenzione dovrà essere dedicata al reclutamento di personale sulla base di una distribuzione geo-galattica la più vasta possibile.

 
 

ARTICOLO XVI
DISPOSIZIONI ACCESSORIE



Sezione 102: DEPOSITO DI TRATTATI O ACCORDI INTERPLANETARI

Ogni trattato e ogni accordo interplanetario siglato da qualsiasi appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti dopo l’entrata in vigore dei presenti Articoli di Federazione dovrà essere, nel minor tempo possibile, depositato presso il Segretariato Generale e da questi reso pubblico.

Nessuna Parte di un trattato o di un accordo interplanetario che non sia stato depositato come prescritto dal Paragrafo 1 di questa Sezione potrà invocare il disposto di detto trattato o di detto accordo di fronte a qualsiasi ufficio della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 103: CONFLITTO FRA OBBLIGHI

Nel caso di un conflitto fra gli obblighi derivanti ad un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti dai presenti Articoli di Federazione e gli obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo interplanetario, prevarranno gli obblighi derivanti dagli Articoli di Federazione.


Sezione 104: CAPACITÀ LEGALI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi appartenenti, di quelle capacità legali che saranno necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni e il conseguimento dei propri scopi.


Sezione 105: PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi appartenenti, di quei privilegi e di quelle immunità che saranno necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni e il conseguimento dei propri scopi.

Rappresentanti della Federazione Unita dei Pianeti e ufficiali delle sue Organizzazioni e Agenzie godranno di similari privilegi e immunità qualora essi siano necessari per l’esercizio indipendente di quelle funzioni che la Federazione Unita dei Pianeti abbia loro assegnato.

L’Assemblea Generale potrà avanzare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei Paragrafi 1 e 2 di questa Sezione, o a questo scopo potrà proporre convenzioni agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

 
 

ARTICOLO XVII
ACCORDI TEMPORANEI DI SICUREZZA



Sezione 106: CONSULTAZIONI AL FINE DI MANATERE LA PACE E LA SCUREZZA INTERPLANETARIA

In attesa che gli accordi speciali di cui alla Sezione 43 acquistino piena forza e che il Consiglio della Federazione possa cominciare ad esercitare le proprie responsabilità di cui alla Sezione 42, i firmatari della Dichiarazione della Federazione si consulteranno l’uno l’altro, e con gli altri appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, allo scopo di intraprendere quelle azioni congiunte che si dovessero rendere necessarie allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

Nulla nei presenti Articoli di Federazione potrà invalidare o precludere azioni nei confronti di un sistema sociale che sia o sia stato avversario di uno qualsiasi dei firmatari dei presenti Articoli di Federazione, qualora queste azioni siano state avviate o autorizzate in risposta ad un atto di guerra intrapreso dal predetto sistema sociale avversario.


Sezione 107: EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

Emendamenti ai presenti Articoli di Federazione entreranno in vigore, nei confronti di tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, quando siano stati approvati dai due terzi (2/3) dei membri dell’Assemblea Generale e ratificati, secondo le rispettive procedure di ratifica, da due terzi (2/3) degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, inclusi tutti i membri del Consiglio di Sicurezza.


Sezione 108: REVISIONE DEGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

Una conferenza generale di tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, avente lo scopo di rivedere i presenti Articoli di Federazione, potrà essere tenuta in data e luogo da definirsi con voto di due terzi (2/3) dei membri dell’Assemblea Generale e di uno qualsiasi dei membri del Consiglio della Federazione.

Nel corso di questa conferenza di revisione, ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti avrà un solo voto.

Ogni cambiamento ai presenti Articoli di Federazione entrerà in vigore quando sia stato ratificato, secondo le rispettive procedure di ratifica, da due terzi (2/3) degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, inclusi tutti i membri del Consiglio di Sicurezza.
Qualora detta conferenza non venga tenuta entro la decima sessione regolare dell’Assemblea Generale dopo l’avvenuta richiesta, essa verrà posta all’ordine del giorno della summenzionata decima sessione, che dovrà decidere della data e del luogo della conferenza con maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri dell’Assemblea Generale e di uno qualsiasi dei membri del Consiglio della Federazione.

 
 

ARTICOLO XVIII
RATIFICHE E FIRME



Sezione 109: RATIFICHE E FIRME

I presenti Articoli di Federazione verranno ratificati da ogni governo firmatario secondo le proprie procedure di ratifica.

Le ratifiche verranno depositate presso il governo della Repubblica Terrestre, che notificherà ciascun deposito a tutti i governi firmatari, così come al Segretariato Generale della Federazione Unita dei Pianeti una volta che questo ufficio sia diventato operativo.

I presenti Articoli di Federazione diverranno pienamente operativi dopo il deposito delle ratifiche da parte dei governi della Repubblica Terrestre, di Vulcano Unito, dei Pianeti Uniti di Tellar, dell’Impero Andoriano e della maggioranza degli altri governi firmatari.
Un protocollo di queste ratifiche sarà redatto dal governo della Repubblica Terrestre e consegnato a tutti i governi firmatari.

I governi firmatari dei presenti articoli di Federazione che li dovessero ratificare successivamente alla loro entrata in vigore diverranno appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti dalla data di deposito della loro ratifica.


Sezione 110: DEPOSITO DEI TESTI DI RATIFICA

I presenti Articoli di Federazione, i cui testi nelle differenti lingue sono ugualmente autentici, dopo la loro entrata in vigore saranno trasferiti dal governo della Repubblica terrestre al competente ufficio istituito presso il Segretariato Generale allo scopo di depositarli in maniera permanente presso i propri archivi.

Copie debitamente certificate saranno quindi trasmesse dal Segretariato supremo a tutti i governi firmatari.


 

In fede di che, i rappresentanti dei governi della Federazione Unita dei Pianeti hanno apposto la loro firma in calce ai presentii Articoli di Federazione.
Fatto a Babel, addì 8 del mese di maggio dell’anno 2161 (data stellare 0965)

 
 

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