USS SELEYA

Legislazione UFP
05 - 05  
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Trattati
 

COSTITUZIONE DELLA
FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

PREAMBOLO


Noi, le forme di vita intelligente della Federazione Unita dei Pianeti


determinate

 

a risparmiare alle generazioni future la sciagura della guerra intergalattica, che ha portato orrori e sofferenze indicibili ai nostri sistemi politici planetari, e

a riaffermare la nostra fiducia nei diritti fondamentali delle forme di vita intelligente, nella dignità e nel valore di ogni persona, negli uguali diritti di uomini e donne e dei sistemi sociali planetari grandi e piccoli, e

a stabilire condizioni in cui la giustizia e il mutuo rispetto per gli obblighi che sorgano da trattati e da altre fonti del diritto interplanetario possano essere rispettate, e

a promuovere il progresso sociale e migliori condizioni di vita nella più grande libertà,

 

e al fine di

 

praticare una benevola tolleranza e una coesistenza pacifica l’uno con l’altro come buoni vicini, e

unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza nella galassia, e

assicurare l’accettazione del principio e l’istituzione di sistemi per cui le forze armate non siano utilizzate se non per la difesa comune, e

impiegare le risorse della galassia per la promozione dell’avanzamento economico e sociale di tutte le forme di vita intelligenti

 

abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per raggiungere questi scopi.

 

In accordo di che, i rispettivi sistemi sociali, per il tramite dei loro rappresentanti riuniti sul pianeta Babel, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto questi articoli di associazione e pertanto hanno stabilito una organizzazione interplanetaria che sarà conosciuta come

 

FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

 

ARTICOLO I
FINALITA’ E PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI


Sezione 01: FINALITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Le finalità della Federazione Unita dei Pianeti sono:

1.01 Mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria all’interno del territorio del Trattato di Esplorazione, e a questo scopo intraprendere efficaci misure collettive per la prevenzione di minacce alla pace, per la soppressione di atti di aggressione e per ottenere, con mezzi pacifici e osservando principi di giustizia e leggi intergalattiche, la risoluzione di dispute interplanetaria che possano condurre alla violazione della pace.

1.02 Sviluppare relazioni amichevoli fra i pianeti, sulla base del rispetto dei principi di uguaglianza e di autodeterminazione delle forme di vita intelligente, e dar luogo ad ogni altra misura appropriata a rafforzare la pace universale.

1.03 Raggiungere una cooperazione interplanetaria nella risoluzione dei problemi di natura economica, sociale, culturale o umanitaria; nella promozione e nell’incoraggiamento al rispetto dei diritti delle forme di vita intelligente e delle libertà fondamentali per tutti gli individui, senza distinzione di cultura, sesso, razza o credo religioso.

1.04 Essere un centro promotore nelle azioni di tutti i sistemi sociali volte al raggiungimento di queste comuni finalità.

 

Sezione 02: PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione e i suoi appartenenti, nel perseguire le finalità enunciate, agiranno in accordo con i seguenti principi:

2.01 La Federazione si basa sulla uguale sovranità di tutti i suoi appartenenti.

2.02 Per assicurare a tutti i suoi appartenenti uguali diritti e benefici derivanti loro dall’appartenenza alla Federazione, ogni appartenente dovrà ottemperare in buona fede alle obbligazioni assunte nel rispetto dei presenti Articoli di Federazione.

2.03 Tutti gli appartenenti alla Federazione risolveranno le loro controversie con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace, la sicurezza e la giustizia interplanetaria non siano messe in pericolo.

2.04 In tutte le relazione interplanetaria, ogni appartenente alla Federazione si asterrà dalla minaccia o dall’uso delle forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi sistema sociale planetario, o in ogni circostanza contraria alle finalità della Federazione Unita dei Pianeti.

2.05 Tutti gli appartenenti alla Federazione forniranno alla Federazione Unita dei Pianeti ogni forma di assistenza durante qualsiasi azione intrapresa in accordo con i presenti Articoli di Federazione, e si asterranno dal fornire assistenza a qualunque sistema sociale planetario nei confronti del quale la Federazione abbia intrapreso misure preventive o attuali.

2.06 La Federazione Unita dei Pianeti si assicurerà che quei sistemi sociali planetari che non sono appartenenti alla Federazione agiscano in accordo con questi principi, per quanto attiene alla necessità di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

2.07 Nessun disposto dei presenti Articoli di Federazione potrà autorizzare la Federazione Unita dei Pianeti a intervenire in materie che rientrino nella giurisdizione domestica di qualsiasi sistema sociale planetario, né potrà richiedere agli appartenenti alla Federazione di sottoporre dette materie all’arbitrato della Federazione Unita dei Pianeti; questo principio, tuttavia, non potrà pregiudicare l’applicazione delle misure previste dall’Articolo VII.

 
 

ARTICOLO II
APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI


Sezione 03: MONDI FONDATORI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Saranno Mondi Fondatori della Federazione Unita dei Pianeti quei sistemi sociali planetari che, avendo partecipato alla Conferenza Interplanetaria di Federazione a Babel o avendo prima di allora firmato la dichiarazione di intenti sulla fondazione della Federazione Unita dei Pianeti in data stellare 0963, firmeranno questi Articoli di Federazione e li ratificheranno secondo il disposto della Sezione 110.


Sezione 04: APPARTENENZA E AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

L’Appartenenza alla Federazione Unita dei Pianeti è aperta ad ogni sistema sociale planetario pacifico, che accetti le obbligazioni contenute nei presenti Articoli di Federazione e che, a giudizio della Federazione, abbia le capacità e la volontà di rispettare questi obblighi.
L’ammissione di qualsiasi sistema sociale planetario alla Federazione Unita dei Pianeti sarà sottoposta alla approvazione dell’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio della Federazione.


Sezione 05: SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

L’Assemblea Generale potrà sospendere i diritti e i privilegi di appartenenza di ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti verso il quale il Consiglio della Federazione abbia intrapreso misure preventive o attuali.
Il Consiglio della Federazione potrà restaurare i diritti e i privilegi di appartenenza a propria discrezione.


Sezione 06: ESPULSIONE DALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che abbia ripetutamente violato le finalità contenute in questi Articoli di Federazione potrà essere espulso dalla Federazione Unita dei Pianeti dall’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio della Federazione.

 
 

ARTICOLO III
AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI


Sezione 07: PRINCIPALI AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Vengono stabilite, come principali agenzie della Federazione Unita dei Pianeti:
• una Assemblea Generale
• un Consiglio della Federazione
• un Consiglio Economico e Sociale
• un Consiglio Fiduciario
• una Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria
• una forza di pace combinata denominata Flotta Stellare
• un Segretariato Generale

In accordo con i presenti Articoli di Federazione potranno, inoltre, essere stabilite quelle Agenzie che, di volta in volta, in via temporanea o permanente, siano ritenute necessarie.


Sezione 08: ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE NELLE AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti non porrà alcuna limitazione alla eleggibilità di uomini e donne, di qualsiasi forma di vita intelligente e/o di qualsiasi sistema sociale planetario appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, a qualsiasi carica nelle sue agenzie principali e sussidiarie, a parità di condizioni.

 
 

ARTICOLO IV
L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI


Sezione 09: COMPOSIZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE

9.01 L’Assemblea Generale sarà composta da rappresentanti di tutti i sistemi sociali planetari appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.
9.02 Ogni appartenente avrà diritto ad avere non più di cinque rappresentanti presso l’Assemblea Generale.


Sezione 10: FUNZIONI E POTERI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale potrà discutere ogni questione ed ogni materia pertinente con le finalità e i principi di questi Articoli di Federazione o che abbia relazione con i poteri e le funzioni di qualsiasi Agenzia stabilita sulla base dei presenti Articoli di Federazione e, con la sola eccezione di quanto previsto dalla Sezione 12, potrà avanzare raccomandazioni ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione o ad entrambi, su qualsiasi questione e materia.


Sezione 11: FUNZIONI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA PACE INTERPLANETARIA

11.01 L’Assemblea Generale potrà considerare, nel mantenimento della sicurezza e della pace interplanetaria, i principi generali di cooperazione, incluso il disarmo e gli accordi sugli armamenti, e potrà avanzare raccomandazioni in merito ai suoi principi ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione o ad entrambi.

11.02 L’Assemblea Generale potrà discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria proposta da uno dei suoi appartenenti o dal Consiglio della Federazione o, in accordo col disposto della Sezione 35 paragrafo 2, da un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione e, con l’eccezione di quanto disposto dalla Sezione 12, potrà avanzare raccomandazioni in merito a dette questioni ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione, al sistema sociale planetario non appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che ha avanzato la richiesta, o a tutti loro.

11.03 Ogni questione portata all’attenzione dell’Assemblea Generale, in merito alla quale sia richiesta una azione, dovrà essere riferita da questa al Consiglio della Federazione, prima o dopo la discussione.

11.04 L’Assemblea Generale potrà portare all’attenzione del Consiglio della Federazione quelle situazioni che siano passibili di arrecare danno alla pace e alla sicurezza galattiche.

11.05 I poteri dell’Assemblea Generale, come stabiliti in questa Sezione, non potranno limitare i poteri ad essa attribuiti nella Sezione 10.


Sezione 12: CONFLITTO DI COMPETENZE FRA L’ASSEMBLEA GENERALE E IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

12.01 Qualora il Consiglio della Federazione stia agendo secondo il mandato e le competenze previste in questi Articoli di Federazione nell’affrontare una disputa o una situazione, l’Assemblea Generale non avanzerà raccomandazioni su queste dispute o situazioni, a meno che non venga invitata a farlo dal Consiglio della Federazione.

12.02 Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio della Federazione, notificherà ad ogni sessione dell’Assemblea Generale quali materie siano in discussione presso il Consiglio della Federazione in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza intergalattiche; notificherà inoltre immediatamente all’Assemblea Generale, o ai suoi appartenenti se l’Assemblea non fosse riunita, quando il Consiglio della Federazione abbia raggiunto una deliberazione su tali materie.


Sezione 13: RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale inizierà studi e avanzerà raccomandazioni allo scopo di:

A. promuovere la cooperazione interplanetaria in campo politico e incoraggiare il progressivo sviluppo delle leggi interplanetarie e la loro codificazione;
B. promuovere la cooperazione interplanetaria in campo economico, sociale, culturale, educativo e sanitario, fornendo assistenza nella realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle forme di vita intelligente, senza alcuna distinzione basata su cultura, sesso, lingua o religione.

Ulteriori responsabilità, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale, con riferimento alle materie menzionate nel sopraccitato paragrafo B. sono riportate negli Articoli IX e X.


Sezione 14: RACCOMANDAZIONI PER LA RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

In base alle previsioni della Sezione 11, l’Assemblea Generale potrà raccomandare misure volte alla pacifica risoluzione di ogni controversia, qualsiasi sia la sua origine, che sia reputata capace di inficiare il benessere o le relazioni amichevoli fra pianeti, incluse quelle situazioni che risultino dalla violazione di quanto previsto dai presenti Articoli di Federazione in merito agli scopi e ai principi della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 15: RAPPORTI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

L’Assemblea Generale riceverà e valuterà i rapporti regolari e/o speciali provenienti dal Consiglio della Federazione.
Questi rapporti includeranno un elenco delle misure che il Consiglio della Federazione abbia deciso di intraprendere, o già intrapreso, per mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.
L’Assemblea Generale riceverà e valuterà i rapporti regolari e/o speciali provenienti dalle altre Agenzie della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 16: FUNZIONI FIDUCIARIE

L’Assemblea Generale svolgerà quelle funzioni fiduciarie intergalattiche che le saranno assegnate sulla base del disposto degli Articoli XII e XIII, in ciò includendo l’approvazione di accordi fiduciari per quelle aree che non saranno designate come strategiche.


Sezione 17: APPROVAZIONE DEL BUDGET

17.01 L’Assemblea Generale valuterà e approverà il budget della Federazione Unita dei Pianeti.

17.02 Le spese della Federazione Unita dei Pianeti saranno suddivise fra i suoi appartenenti come stabilito dall’Assemblea Generale.

17.03 L’Assemblea Generale valuterà e approverà ogni accordo finanziario e di budget con le Agenzie specializzate richiamate nella Sezione 57, ed esaminerà il budget amministrativo di queste Agenzie specializzate con lo scopo di avanzare raccomandazioni alle Agenzie coinvolte.

17.04 Ogni budget e ogni spesa della Federazione Unita dei Pianeti verrà stilato e pagato in Crediti Comuni Interplanetari; il Credito Comune Interplanetario sarà il mezzo di scambio ufficiale all’interno del territorio della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 18: DIRITTO DI VOTO

18.01 Ogni appartenente all’Assemblea Generale avrà diritto ad un solo voto.

18.02 Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti richiederanno la maggioranza di due terzi degli appartenenti presenti e votanti; queste questioni includono:
• raccomandazioni volte al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria;
• l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio della Federazione;
• l’elezione dei membri del Consiglio Fiduciario in accordo con il Paragrafo 1c della Sezione 86;
• l’ammissione di nuovi appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti;
• la sospensione dei diritti e dei privilegi di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti;
• l’espulsione di un appartenente dalla Federazione Unita dei Pianeti;
• la riammissione di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti precedentemente espulso;
• questioni relative all’operato del Consiglio Fiduciario;
• ogni questione concernente il budget della Federazione Unita dei Pianeti.

18.03 Decisioni su altre questioni, includendo in queste la determinazione di questioni addizionali che potranno essere decise con la maggioranza di due terzi, saranno decise con un voto a maggioranza semplice dei appartenenti presenti e votanti.


Sezione 19: SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che sia in arretrato rispetto ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Federazione non avrà diritto di voto in seno all’Assemblea Generale se l’ammontare del suo arretrato sarà uguale o superiore a quanto da questi dovuto nei due periodi contabili precedenti.

Comunque, l’Assemblea Generale potrà permettere a questo appartenente di mantenere il proprio diritto di voto se sarà dimostrato che l’impossibilità ad ottemperare ai propri obblighi finanziari sia dovuta a cause di forza maggiore.


Sezione 20: PROCEDURE DI VOTO

L’Assemblea Generale converrà in regolari sessioni periodiche e in quante sessioni speciali saranno richieste dalle circostanze.
Le sessioni speciali saranno convocate dal Segretariato Generale dietro richiesta del Consiglio della Federazione o della maggioranza degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 21: PROCEDURE

L’Assemblea Generale adotterà le proprie procedure. Eleggerà il proprio Presidente per ciascuna sessione.


Sezione 22: AGENZIE SUSSIDIARIE

L’Assemblea Generale potrà stabilire quelle Agenzie sussidiarie che ritenga necessarie per il proprio funzionamento.

 
 

ARTICOLO V
IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI


Sezione 23: COMPOSIZIONE

Il Consiglio della Federazione consisterà di undici (11) appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.
La Repubblica Terrestre, Vulcano Unito, i Pianeti Uniti di Tellar e l’Impero Andoriano saranno membri permanenti del Consiglio della Federazione.
L’Assemblea Generale eleggerà sette (7) altri appartenenti alla Federazione come membri non permanenti del Consiglio della Federazione, usando come criterio in primo luogo il contributo dato al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria e prestando inoltre attenzione ad una equa distribuzione geo-galattica.

I membri non permanenti del Consiglio della Federazione saranno eletti per un termine di due sessioni dell’Assemblea Generale.
Alla prima elezione, tuttavia, quattro (4) dei sette (7) membri non permanenti saranno eletti per un termine di una sola sessione.

Un membro non permanente del Consiglio della Federazione, alla scadenza del mandato, non è immediatamente rieleggibile.


Sezione 24: FUNZIONI E POTERI

Per assicurare una pronta ed efficace risposta da parte della Federazione Unita dei Pianeti, i suoi appartenenti conferiscono al Consiglio della Federazione il compito di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria e concordano che, nell’espletamento dei doveri che conseguono a questo conferimento, il Consiglio della Federazione agisca a loro nome.

Nell’espletamento di questo conferimento, il Consiglio della Federazione agirà in accordo con gli scopi e i principi della Federazione Unita dei Pianeti.
Gli specifici poteri garantiti al Consiglio della Federazione per l’espletamento di questo conferimento sono dettagliati negli Articoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio della Federazione fornirà rapporti periodici e, quando richiesto, speciali all’attenzione dell’Assemblea Generale.


Sezione 25: OBBLIGHI DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti concordano nell’accettare e applicare le decisioni del Consiglio della Federazione, nel rispetto dei presenti Articoli di Federazione.


Sezione 26: MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERPLANETARIA

Allo scopo di stabilire e mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria con la minor richiesta di personale e il minor uso di risorse economiche destinate agli armamenti, il Consiglio della Federazione sarà responsabile della formulazione, con l’assistenza del Quartier Generale della Flotta Stellare come richiamato dalla Sezione 47, di piani per lo stabilimento di un sistema standardizzato di armamenti.
Questi piani saranno sottoposti all’attenzione degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 27: PROCEDURE DI VOTO

Ogni membro del Consiglio della Federazione avrà un (1) voto.

Decisioni del Consiglio della Federazione su materie procedurali saranno approvate con un voto a maggioranza di sette (7) membri.
Decisioni del Consiglio della Federazione su ogni altra materia saranno approvate con un voto a maggioranza di sette (7) membri, inclusa la maggioranza dei Membri Permanenti, posto che per le materie previste dall’Articolo 6 la parte coinvolta nella disputa si asterrà dal voto.


Sezione 28: ALTRE PROCEDURE

Il Consiglio della Federazione sarà organizzato in maniera tale da poter funzionare senza interruzioni.
A questo scopo, ciascun membro del Consiglio della Federazione sarà permanentemente rappresentato presso la Federazione.

Il Consiglio della Federazione terrà incontri periodici durante i quali ciascun suo membro, a propria scelta, potrà essere rappresentato da un rappresentante del proprio governo oppure da un rappresentante appositamente designato.

Il Consiglio della Federazione potrà tenere i propri incontri in qualsiasi luogo, diverso dalla sede dell’Assemblea Generale, che a proprio giudizio ritenga idoneo allo scopo.


Sezione 29: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI ALTRI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

Ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che non sia un membro del Consiglio della Federazione potrà richiedere di partecipare, senza diritto di voto, alla discussione su qualsiasi questione portata all’attenzione del Consiglio, qualora il Consiglio stesso riconosca che siano in discussione specifici interessi del richiedente.


Sezione 30: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI GOVERNI NON FACENTI PARTE DELLA FEDERAZIONE

Ciascun sistema sociale planetario che non sia parte della Federazione Unita dei Pianeti, qualora sia parte in causa in una controversia al vaglio del Consiglio della Federazione, potrà richiedere o essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione in merito alla controversia stessa.

Il Consiglio della Federazione stabilirà le condizioni di partecipazione di un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione.


Sezione 31:_AGENZIE SUSSIDIARIE

Il Consiglio della Federazione potrà stabilire quelle Agenzie sussidiarie che ritenga necessarie per il proprio funzionamento, ivi incluse agenzie investigative aventi autonoma giurisdizione e poteri su materie concernenti la sicurezza della Federazione Unita dei Pianeti.


Sezione 32: PROCEDURE

Il Consiglio della Federazione adotterà le proprie procedure, ivi compreso il metodo per la scelta del proprio Presidente.

 
 

ARTICOLO VI
RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE


Sezione 33: MEZZI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni parte che sia coinvolta in una disputa, la prosecuzione della quale rischia di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria, dovrà cercare, prima di tutto, una soluzione, tramite negoziati, indagini, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, accordi giudiziali, ricorso ad agenzie regionali od ogni altro mezzo pacifico a propria scelta.

Il Consiglio della Federazione potrà, qualora lo ritenesse necessario, invitare le parti coinvolte a risolvere le loro controversie attraverso questi mezzi.


Sezione 34: AZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Il Consiglio della Federazione potrà investigare ogni controversia e ogni situazione che possa condurre a frizioni interplanetarie o dar luogo a contrasti, al fine di determinare se la continuazione delle controversie o delle situazioni di contrasto possa mettere in pericolo la pace e la sicurezza interplanetaria.


Sezione 35: DIRITTO DI APPELLO AL CONSIGLIO O ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE

Qualsiasi appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti potrà portare ogni controversia o ogni situazione di contrasto, della natura prevista nella Sezione 34, all’attenzione del Consiglio o dell’Assemblea Generale della Federazione.

Un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti potrà portare all’attenzione del Consiglio o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia che lo veda coinvolto, a condizione che accetti in anticipo, al fine di risolvere detta disputa, l’obbligo a trovare una soluzione pacifica come stabilito nei presenti Articoli di Federazione; le procedure dell’Assemblea Generale in relazione alle materie portate alla sua attenzione secondo il disposto del presente paragrafo saranno soggette alle disposizioni delle Sezioni 11 e 12.


Sezione 36: RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Il Consiglio della Federazione potrà, in qualsiasi stadio di una controversia della natura prevista nella Sezione 33 o in una controversia di natura simile, raccomandare azioni o metodi appropriati di risoluzione.

Il Consiglio della Federazione prenderà in considerazione tutte le procedure per la risoluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

Nel fornire raccomandazioni, il Consiglio della Federazione terrà inoltre in considerazione che le dispute di natura legale dovranno, come regola generale, essere portate all’attenzione della Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria, in accordo con quanto previsto dallo statuto della Corte stessa.


Sezione 37: OBBLIGO DI RIVOGERSI AL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Se le parti coinvolte in una controversia dovessero fallire nel raggiungere un accordo secondo i mezzi indicati nella Sezione 33, avranno l’obbligo di rivolgersi al Consiglio della Federazione.

Se il Consiglio della Federazione dovesse ritenere che la prosecuzione della controversia possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria, potrà decidere se avviare una azione secondo il disposto della Sezione 36 o se raccomandare quelle azioni che riterrà appropriate.


Sezione 38: RACCOMANDAZIONI ALLE PARTI

Senza alcun pregiudizio verso quanto disposto nelle Sezioni da 33 a 37, il Consiglio della Federazione potrà, dietro richiesta di tutte le parti coinvolte in una controversia, avanzare raccomandazioni alle parti stesse avendo come obiettivo la risoluzione pacifica della controversia.

 
 

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