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Legislazione UFP
05 - 05  
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Costituzione della Unione Europea

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PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo IV-1: Abrogazione dei precedenti trattati

  1. Il presente trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità Europea e il trattato sull'Unione Europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e ai trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità Europea e il trattato sull'Unione Europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
  2. I trattati relativi all'adesione:
    1. del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
    2. della Repubblica Ellenica;
    3. del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese;
    4. della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;
    5. della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca
    sono abrogati.
    Tuttavia:
    • le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e agli atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
    • le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e all'atto di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Articolo IV-2: Successione e continuità giuridica

  1. L'Unione Europea istituita dal presente trattato succede all'Unione Europea istituita dal trattato sull'Unione Europea e alla Comunità Europea.
  2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo IV-3, le istituzioni, gli organi e gli organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino alla fine del loro mandato.
  3. Gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi adottati sulla base dei trattati e degli atti abrogati dall'articolo IV-1 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-1.
    Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, segnatamente gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio Europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno soppressi o modificati.
  4. La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-1, così come degli atti e delle convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e segnatamente delle disposizioni analoghe della Costituzione.
  5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni e gli organi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Articolo IV-3: Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento Europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio Europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui tutti i membri del Consiglio Europeo o del Consiglio non partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il Ministro degli Affari Esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

Articolo IV-4: Campo di applicazione territoriale

  1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica Ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica Federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica Ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica Francese, all'Irlanda, alla Repubblica Italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica Portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica Slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
  2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, conformemente all'articolo III-310.
  3. I paesi e i territori d'oltremare‚ il cui elenco figura nell'allegato II‚ costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nel titolo IV della parte III del presente trattato. Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
  4. Il presente trattato si applica ai territori Europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
  5. Il presente trattato si applica alle isole Åland contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-2, paragrafo 2, lettera d) della Costituzione e riprese nel protocollo relativo ai trattati e agli atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
  6. In deroga ai paragrafi precedenti:
    1. il presente trattato non si applica alle Faeröer;
    2. il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo n. 3 relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo IV-1, paragrafo 2, lettera e), della Costituzione, e ripreso nel protocollo relativo al trattato e all'atto di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca;
    3. il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all’articolo IV-1, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, ripreso dal protocollo relativo ai trattati e agli atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
  7. Il Consiglio Europeo, su iniziativa di uno Stato membro interessato, può adottare una decisione Europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio francese, olandese o danese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio Europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo IV-5: Unioni regionali

Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-6: Protocolli

I protocolli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-7: Procedura di revisione ordinaria

Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento Europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio Europeo e notificati ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
Qualora il Consiglio Europeo, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio Europeo convoca una Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento Europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca Centrale Europea. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione a una Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.
Il Consiglio Europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento Europeo, di non convocare una Convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio Europeo definisce il mandato per una Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri.
Una Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.
Gli emendamenti entrano in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio Europeo.

Articolo IV-8: Procedura di revisione semplificata

Quando la Parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio Europeo può adottare una decisione Europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Quando la Parte III prevede che il Consiglio adotti leggi Europee o leggi quadro Europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio Europeo può adottare una decisione Europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ogni iniziativa presa dal Consiglio Europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali degli Stati membri. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione Europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio Europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle decisioni Europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio Europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo IV-9: Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche interne dell'Unione

  1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento Europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio Europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni del titolo III della Parte III relativa alle politiche interne dell'Unione.
  2. Il Consiglio Europeo può adottare una decisione Europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni del titolo III della Parte III. Il Consiglio Europeo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione.
    Tale decisione entra in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
  3. La decisione Europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all’Unione nel presente trattato.

Articolo IV-10: Durata

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-11: Ratifica e entrata in vigore

  1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica Italiana.
  2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-12: Testi autentici

  1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
  2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.
 
 

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.
Fatto a Roma, addì 29 del mese di ottobre dell’anno 2004.

 

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