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Trattato di Pace fra le Nazioni Unite della Terra e l’Impero Stellare Romulano

Siglato via radio subspaziale, 1 novembre 2160

 

Preambolo

I Firmatari, il Segretario Generale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Terra ed il Pretore del Comitato Permanente dell’Impero Stellare Romulano, avendo interesse a terminare il recente conflitto che così gravi perdite ha procurato ad ambedue le Parti, ed avendo interesse a stabilire quelle condizioni che potranno incoraggiare relazioni pacifiche fra i popoli Umano e Romulano, concordano individualmente, collettivamente e reciprocamente di accettare, essere vincolati e rispettare le condizioni ed i termini dell’Armistizio espressi nei seguenti Articoli e Paragrafi; che dette condizioni e termini devono intendersi come definitiva cessazione delle ostilità fra le Nazioni Unite della Terra e l’Impero Stellare Romulano.

 

Articolo I - Demarcazione militare e Zona Neutrale

Verrà costituita una Zona Neutrale, intesa come cuscinetto al fine di prevenire l’accadere di incidenti che possano condurre ad un riesplodere delle ostilità.
Questa Zona Neutrale sarà definita da due confini di un (1) anno luce per parte, a partire dal Piano Longitudinale Galattico, ed ulteriormente definito come indicato nelle allegate mappe accompagnate da precise coordinate.
Questa Zona Neutrale sarà chiaramente segnalata dalle Forze Armate di ambedue le Parti.

Nessuna delle due Parti darà corso ad atti ostili all’interno di, a partire da, contro o attraverso la Zona Neutrale.
Nessun vascello identificabile come collegato al Governo di una delle Parti, sia esso militare o civile, potrà attraversare le Linee di Demarcazione che definiscono la Zona Neutrale; analogamente, nessuna sonda automatica, sia essa militare o civile, potrà essere dispiegata nella Zona Neutrale.

Ogni violazione della Zona Neutrale sarà considerata come azione ostile ed aperta violazione del presente Trattato. In questo caso, lo Stato di Guerra sarà immediatamente dichiarato, eccetto il caso in cui detta intrusione possa inequivocabilmente venir provato essere il risultato di condizioni accidentali che siano al di fuori del controllo del vascello in questione e che siano, nei fatti, occorse senza alcuna intenzione ostile.

 

Articolo II - Accordi operativi per l’Armistizio

I Comandanti Militari delle due Parti ordineranno e garantiranno una completa cessazione delle ostilità fra le Forze Armate sotto il loro controllo, includendo tutte le unità ed il personale su superfici planetarie, in orbita o nello spazio, con effetto dodici (12) ore dopo la firma del presente Trattato.

Allo scopo di assicurare l’efficacia dell’Armistizio, i Comandanti Militari delle due Parti:

II.a

Entro settantadue (72) ore dalla entrata in vigore del presente Trattato, inizieranno il ritiro di tutte le forze militari, dei rifornimenti e degli equipaggiamenti bellici dalla Zona Neutrale.

II.b

Dovranno comunicare al Comandante Militare della propria controparte tutti i campi minati, le stazioni automatizzate di controllo e gli altri avamposti esistenti all’interno della Zona Neutrale all’inizio delle procedure di ritiro.

II.c

Entro trenta (30) giorni dal termine del periodo di 72 ore di cui al punto II.a, dovranno rimuovere permanentemente dalla Zona Neutrale, sotto la propria supervisione e responsabilità, tutte le installazioni di cui al punto II.b.

II.d

Al termine del periodo di 72 ore di cui al punto II.a, a nessun vascello sarà permesso entrare nella Zona Neutrale, ad eccezione di quei vascelli disarmati necessari per l’esecuzione del disposto di cui al punto II.c.

II.e

Entro novanta (90) giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato, ritireranno tutti i vascelli militari e civili, i rifornimenti e gli equipaggiamenti dalla Zona Neutrale e da ogni e qualsiasi regione di spazio che il presente Trattato assegna all’altra Parte. Qualora detti vascelli, rifornimenti ed equipaggiamenti non vengano ritirati entro il tempo stabilito, e non esista una valida e concordata ragione che giustifichi il ritardo, l’altra Parte avrà il diritto di prendere ogni e qualsiasi misura intesa ad assicurare l’ordine e la sicurezza.

II.f

Cesseranno il dispiegamento, nei settori contigui alla Zona Neutrale, di navi da guerra, trasporti truppe, armamenti e munizionamenti. Resta inteso, comunque, che le navi da guerra, i trasporti truppe, gli armamenti ed i munizionamenti che venissero distrutti, danneggiati, consumati o logorati durante il periodo di Armistizio potranno essere rimpiazzati in base al principio “un pezzo per un pezzo, dello stesso tipo e di analoga capacità”.

II.g

Si assicureranno che il personale sotto il proprio comando che dovesse violare una qualsiasi clausola del presente Trattato sia adeguatamente punito.

 

Questo Trattato si applicherà alle Forze planetarie, in orbita o nello spazio di ambedue le Parti, che rispetteranno la Zona Neutrale e lo spazio sotto controllo dell’altra Parte.

La responsabilità di applicare ed eseguire i termini e le condizioni del presente Trattato ricade sui Firmatari in calce e sui loro successori. I Leader delle due Parti metteranno in atto, all’interno dei loro Governi, tutte quelle misure e procedure che siano necessarie per assicurare la completa applicazione di ogni e qualsiasi condizione qui contenuta.

 

Articolo III - Disposizioni finali

Emendamenti ed aggiunte al presente Trattato dovranno essere reciprocamente e mutualmente riconosciuti ed accettati dai Governi di ambedue le Parti.

Gli articoli ed i paragrafi del presente Trattato rimarranno in vigore fino a quando non saranno superati da emendamenti o aggiunte reciprocamente e mutualmente accettati dalle Parti.

Tutti i termini e le condizioni del presente Trattato entreranno in vigore alle ore 22.00 del 1 novembre 2160.

 

 

Formulato tramite comunicazione audio via radio subspaziale, alle ore 10.00 del primo giorno di novembre 2160, in Inglese e Romulano, entrambi I testi essendo ugualmente autentici.

Io, Lai tr’Ehhlih, avendo letto i termini del presente Trattato, verbalmente, attraverso il canale di comunicazione subspaziale concordato, ed essendo identificabile tramite impronta vocale, certifico di essere il Pretore dell’impero Stellare Romulano e di avere i pieni poteri per approvare il presente Trattato in nome e per conto dell’Impero.

Io, Christopher Thorpe, avendo letto i termini del presente Trattato, verbalmente, attraverso il canale di comunicazione subspaziale concordato, ed essendo identificabile tramite impronta vocale, certifico di essere il Segretario Generale delle Nazioni Unite della Terra e di avere i pieni poteri per approvare il presente Trattato in nome e per conto della Terra.

 
 
U.F.P.
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