USS SELEYA

Legislazione UFP
05 - 05  
Costituzione UFP
Riferimenti storici
Garanzie (diritti)
Trattati
 

Convenzione
sulla Proibizione di Sviluppare, Produrre ed Accantonare
Armamenti Subspaziali

Siglato a Khitomer, 2346

Le Parti Firmatarie della presente Convenzione

 

determinate ad agire con l’obiettivo di raggiungere un efficace risultato nella direzione di un disarmo generale e completo, in ciò comprendendo la proibizione di possedere e la eliminazione di ogni tipo di arma di distruzione di massa, e convinti che la proibizione di sviluppare, produrre e accantonare armi subspaziali e la loro eliminazione, attraverso sistemi efficaci, potrà facilitare il raggiungimento di un disarmo generale e completo in maniera efficace ed effettiva;

riconoscendo la natura pericolosa e imprevedibile di tali armi e la grave minaccia che un uso esteso di tali armi può comportare;

desiderando contribuire al rafforzamento della fiducia fra i Popoli ed al generale miglioramento delle relazioni fra gli Stati;

convinte dell’importanza e dell’urgenza di eliminare, dagli arsenali degli Stati, in modo effettivo, quelle pericolose armi di distruzione di massa che utilizzano dispositivi subspaziali;

riconoscendo che un accordo sulla proibizione delle armi subspaziali rappresenti un primo passo nella direzione di un possibile accordo sulle misure effettive volte a proibire lo sviluppo, la produzione e l’accantonamento di tutte le armi di distruzione di massa, e determinate a proseguire i negoziati in questa direzione;

determinate, per il bene di tutti gli esseri viventi, ad escludere completamente la possibilità che dispositivi subspaziali vengano utilizzati come armi;

convinte che un tale utilizzo sarebbe ripugnante per le coscienze di tutti gli esseri senzienti e che nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato al fine di minimizzare questo rischio;

 

hanno convenuto

 

Articolo I

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a mai, in nessuna circostanza, sviluppare, produrre, accantonare o in qualsiasi altra maniera acquisire o mantenere:
1. dispositivi esplosivi per loro natura progettati per creare una onda d’urto, una implosione o una frattura subspaziale, di un genere ed in una quantità che non sia giustificabile con scopi preventivi, protettivi o in generale pacifici;
2. apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento progettati per l’utilizzo di questi dispositivi a fini ostili o in situazioni di belligeranza.

 

Articolo II

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a distruggere, non appena possibile e comunque non oltre nove mesi dall’entrata della presente Convenzione, tutti gli apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento specificati all’Articolo I e che siano sotto il proprio controllo, giurisdizione o possesso.
Nell’attuazione di quanto previsto da questo Articolo, saranno osservate tutte le necessarie precauzioni volte alla protezione delle popolazioni e dell’ambiente.

 

Articolo III

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a non trasferire ad ogni e qualsiasi terza parte, direttamente e/o indirettamente, ed in nessuna maniera assistere, indurre e/o incoraggiare alcuno Stato, gruppo di Stati e/o organizzazioni internazionali a produrre o in qualsiasi altra maniera acquisire apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento specificati all’Articolo I.

 

Articolo IV

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna, in accordo con i propri processi costituzionali, a prendere ogni e qualsiasi misura atta a proibire e/o prevenire lo sviluppo, la produzione, l’accantonamento, l’acquisizione o il possesso degli apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento specificati all’Articolo I, all’interno del territorio di quegli Stati che siano sotto il proprio controllo o giurisdizione.

 

Articolo V

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a consultare gli altri Stati e con loro a cooperare per la risoluzione di ogni e qualsiasi problema che potesse sorgere in merito agli obiettivi, all’applicazione o alle disposizioni della presente Convenzione.
Le consultazioni e la cooperazione richieste dal presente Articolo avverranno nel rispetto di apposite procedure internazionali.

 

Articolo VI

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, che ritenga che uno qualsiasi degli altri Stati stia agendo in violazione degli obblighi derivanti dal disposto della presente Convenzione, potrà presentare una protesta al Governo di quello Stato. Questa protesta dovrà includere ogni prova a sostegno della propria validità, come anche una richiesta di esame da parte del Consiglio di Sicurezza.
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a cooperare nelle indagini, sulla base della protesta ricevuta dal Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio informerà gli Stati in merito ai risultati dell’indagine.

 

Articolo VII

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a fornire assistenza ad ogni altra Parte che ne faccia richiesta, se tale Parte sia stata esposta a rischi a causa di una violazione della presente Convenzione da parte di una terza Parte.

 

Articolo VIII

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a facilitare, ed ha ogni diritto a partecipare a, ogni scambio il più esteso possibile in merito ad equipaggiamenti ed informazioni tecniche e scientifiche volte all’utilizzo di dispositivi subspaziali a fini pacifici.
Le Parti della presente Convenzione che siano nella posizione di farlo dovranno inoltre cooperare per contribuire, singolarmente od insieme ad altri Stati od Organizzazioni Internazionali, all’ulteriore sviluppo ed applicazione di scoperte scientifiche nel campo della dinamica subspaziale per migliorare i metodi di propulsione, comunicazione, e altri scopi pacifici.

 

Articolo IX

Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, potrà proporre emendamenti a questo documento.
Gli emendamenti entreranno in vigore presso quelli Stati che li abbiano accettati, dopo che saranno stati approvati dalla maggioranza degli Stati Parte della presente Convenzione; per gli altri Stati, entreranno in vigore dalla data di accettazione.

 

Articolo X

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, o prima se così richiesto dalla maggioranza degli Stati Parte della presente Convenzione tramite una proposta in questo senso avanzata presso i Governi Depositari, una Conferenza degli Stati aderenti alla presente Convenzione sarà tenuta a Camp Khitomer, per verificare l’operatività della Convenzione, ed in particolare per assicurare che gli scopi del preambolo e delle disposizioni, ivi comprese le disposizioni in merito ai negoziati sulle armi subspaziali, siano stati realizzati.
Questa verifica dovrà tenere conto di ogni avanzamento tecnologico e/o scientifico pertinente con gli scopi e le disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo XI

  1. Questa Convenzione avrà durata illimitata.
  2. Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, nell’esercizio della propria naturale sovranità potrà avere il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione qualora dovesse ritenere che eventi straordinari, collegati agli scopi ed alle disposizioni di questa Convenzione, abbiano messo a repentaglio i propri interessi vitali.
    Esso dovrà darne notizia ad ogni altro Stato, Parte della presente Convenzione, con un preavviso di tre mesi.
    Questa notizia dovrà includere una dichiarazione in merito agli eventi straordinari che avrebbero causato il ritiro dalla Convenzione.
 

Articolo XII

  1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni e qualsiasi Stato. Qualsiasi Stato che non dovesse firmare la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, secondo quanto stabilito dal paragrafo XII.3, potrà farlo in qualsiasi momento successivo.
  2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Governo della Federazione Unita dei Pianeti, presso il Governo dell’Impero Klingon e presso il Governo dell’Impero Stellare Romulano, che vengono qui denominati Governi Depositari.
  3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica ed accessione da parte di sette Governi, compresi i Governi designati come Depositari della Convenzione.
  4. Per quegli Stati i cui strumenti di ratifica ed accessione siano depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore dalla data di deposito dei loro strumenti di ratifica ed accessione.
  5. I Governi Depositari dovranno prontamente informare tutti gli Stati firmatari ed in attesa di firma della data di firma di ogni Stato, della data di deposito degli strumenti di ratifica ed accessione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione e della data in cui queste comunicazioni sono state ricevute dalle Parti.
  6. Viene istituito un Consiglio di Sicurezza, composto da rappresentanti dei Governi Depositari, il cui scopo sarà quello di vigilare sull’applicazione della presente Convenzione ed in particolare quanto disposto all’Articolo VI.
 

Articolo XIII

La presente Convenzione, i cui testi in Inglese Standard, in Klingon ed in Romulano costituisco i testi ugualmente autentici, verrà conservata negli archivi dei Governi Depositari.
Copie opportunamente certificate della presente Convenzione verranno trasmesse dai Governi Depositari ai Governi degli Stati firmatari ed n attesa di firma.

 

 

La presente Convenzione è stata dichiarata aperta alle firme in data stellare 23836.1 ed è entrata in vigore in data stellare 24115.7, dopo che sette Governi hanno depositato I loro strumenti di ratifica ed accessione.

 
U.F.P.
INIZIO SEZIONE
HOME