USS SELEYA

Legislazione UFP
05 - 05  
Costituzione UFP
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Garanzie (diritti)
Trattati
 

Seconda Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino

 

Promulgata a Parigi, 1793

Cenni storici
Elaborata ed approvata dall’Assemblea, rappresenta una ripresa e un approfondimento della Dichiarazione del 1789.

Il Popolo Francese

convinto

che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere supremo, la seguente

dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

 

Articolo 1

Lo scopo della società è la felicità comune.
Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Articolo 2

Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

Articolo 3

Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.

Articolo 4

La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.

Articolo 5

Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici.
I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

Articolo 6

La libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te ".

Articolo 7

Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.
La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.

Articolo 8

La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.

Articolo 9

La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano.

Articolo 10

Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte.
Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della Legge deve ubbidire sull'istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

Articolo 11

Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

Articolo 12

Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti

Articolo 13

Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 14

Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto.
La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine.

Articolo 15

La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie; le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.

Articolo 16

Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

Articolo 17

Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.

Articolo 18

Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile.
La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega.

Articolo 19

Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

Articolo 20

Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.

Articolo 21

I soccorsi pubblici sono un debito sacro.
La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.

Articolo 22

L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.

Articolo 23

La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

Articolo 24

Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

Articolo 25

La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

Articolo 26

Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.

Articolo 27

Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.

Articolo 28

Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.

Articolo 29

Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

Articolo 30

Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

Articolo 31

I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti.
Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

Articolo 32

Il diritto di presentare quelle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.

Articolo 33

La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.

Articolo 34

Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Articolo 35

Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

 
U.F.P.
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