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STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

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Firmato in San Francisco, 24 giugno 1945

PREAMBOLO

NOI, POPOLO DELLE NAZIONI UNITE

DECISI

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

 

E PER TALI FINI

 

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

 

ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI

 

Di conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le

 

NAZIONI UNITE

 

CAPITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 01

I fini delle Nazioni Unite sono:


Articolo 02

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

 

CAPITOLO II - I MEMBRI DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo 03

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, o avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.


Articolo 04

Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.


Articolo 05

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.


Articolo 06

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

 

CAPITOLO III - GLI ORGANI

Articolo 07

Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari.


Articolo 08

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

 

CAPITOLO IV - L’ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 09: COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.


Articolo 10: FUNZIONI E POTERI

L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni e all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.


Articolo 11

L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.


Articolo 12

Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.


Articolo 13

L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.


Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.


Articolo 15

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.


Articolo 16

L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.


Articolo 17

L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.


Articolo 18: VOTAZIONE

Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.

Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.


Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti.
L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.


Articolo 20: PROCEDURA

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano.
Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.


Articolo 21: PROCEDURE

L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.


Articolo 22: AGENZIE SUSSIDIARIE

L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

 

CAPITOLO V - IL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Articolo 23: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite.
La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.

I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia, nella prima elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiunti saranno scelti per il periodo di un anno.
I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.


Articolo 24

Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.


Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.


Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.


Articolo 27

Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti; tuttavia, nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.


Articolo 28: PROCEDURA

Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.

Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.


Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.


Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.


Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.


Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza o ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

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